(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 12 novembre 1997) Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998 la voce al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e' cosi' sostituita: numero d'ord. 27, D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641). Indicazione degli atti soggetti a tassa. Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (Legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 17) L.R. 16 maggio 1988, n. 17. Tassa di rilascio 180.000. Tassa annuale 180.000. Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneita'. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprieta' o comunque da essi condotti ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.