(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19
                        del 12 novembre 1997)
 
  Il  Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
   Tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi
 
  1.  Con decorrenza dal 1 gennaio 1998 la voce al numero d'ordine 27
della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali  allegata  alla
legge  regionale  27  dicembre  1994  n.  66 (tasse sulle concessioni
regionali) e' cosi' sostituita:
   numero d'ord. 27, D.P.R. 1961/121 (D.P.R.  1972/641).  Indicazione
degli  atti  soggetti  a  tassa.  Abilitazione  alla  ricerca ed alla
raccolta dei tartufi (Legge 16 dicembre 1985, n. 752, art.  17)  L.R.
16  maggio  1988,  n.  17.  Tassa  di rilascio 180.000. Tassa annuale
180.000.
Nota:
  La tassa annuale  deve  essere  corrisposta  entro  il  31  gennaio
dell'anno cui si riferisce.
  La  ricevuta  del  versamento  deve essere conservata unitamente al
tesserino di idoneita'. Sono esentati dal pagamento  della  tassa  di
concessione  i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprieta' o
comunque da essi condotti ed  i  raccoglitori  che,  consorziati,  ai
sensi  dell'articolo  4  della legge 752/1985, esercitano la raccolta
sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.